Il demoetnoantropologo svolge attività di individuazione, conoscenza, protezione, gestione, valorizzazione, ricerca, formazione, educazione inerenti ai beni demoetnoantropologici.

A livello accademico e professionale si utilizza il termine “antropologo” con l’aggiunta di culturale, sociale e /o applicato per riconoscere gli studiosi e i professionisti della Cultura, invece nella nomenclatura del MIBACT si utilizza il termine composito DEMO-ETNO-ANTROPOLOGO  – che fa riferimento alle tre anime (demologia, etnologia e antropologia) della tradizione degli studi dell’antropologia italiana – con la funzione di differenziarlo dall’antropologo fisico, che invece si occupa dello studio dei reperti organici e paleontologici.

I demoetnoantropologi, insieme agli archeologi, archivisti, bibliotecari antropologi fisici, restauratori, esperti di diagnostica, scienza e tecnologia dell’arte e storici dell’arte, sono considerati  come “professionisti competente ad eseguire interventi sui beni culturali” (art. 9bis del codice dei beni culturali). Questo significa che, dal 2014, gli interventi sui beni culturali debbano essere direttamente condotti o quantomeno affidati alla responsabilità di professionisti in possesso di adeguate formazione ed esperienza professionale.

Anpia, come Associazione Nazionale Professionale degli antropologi culturali, riconosciuta dal Mise è stata accreditata ai sensi della legge 4/2013 con le funzioni di diventare garante delle competenze dei soci che svolgono la professione e monitorare l’applicazione delle normative negli Istituti, enti pubblici e privati, della cultura, ovvero dei beni demoetnoantropologici.  Recentissima è la segnalazione con Comunicato Stampa di ANPIA, sulla convocazione di professionisti di alta qualificazione in ambito storico, archeologico, artistico, mitologico e demoetnoantropologico, per la creazione della Commissione consultiva che si occuperebbe della realizzazione del Museo Multimediale del Mito, attraverso il Bando Pubblico del Comune di Enna, a titolo gratuito: L’ANPIA oltre a segnalare questa ennesima e gravissima incuranza del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n.42 art. 9bis, denuncia il malcostume, estendibile ad altre categorie di professionisti dei beni culturali, di non retribuire le professionalità per le prestazioni lavorativo in ambito culturale. E’ in corso un dibattito e un confronto con le altre categorie di professionisti dei beni culturali affinché si chiarisca e si auspichi una azione comune a tutela dei vari profili del settore.

Ricordiamo che la normativa di riferimento per riconoscere un professionista dei beni culturali è la Tabella Ministeriale. Iscriversi agli elenchi è il primo passo per il riconoscimento come professionista dei beni demoetnoantropologici, come esplicitato in questo articolo.

1 Comment
  1. Alessia D’Amato 9 mesi ago

    Vorrei maggiori informazioni sulla laurea triennale in beni demoetnoantropologici

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