Statuto ANPIA
STATUTO Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia (ANPIA).
Download documenti originali fondazione 2016
2016 Statuto fondazione ANPIA
Atto costitutivo 2016
2016 Atto costitutivo
Statuto Aggiornato 2018
Lo statuto dell’ associazione è stato modificato in data 15/12/2018 e registrato in data 14/01/2019, Nel riquadro sotto è possibile scaricare il verbale della Assemblea dei soci che ha approvato la modifica e il nuovo statuto.
verbale ass. Soci e nuovo statuto
Versione Statuto precedente al 15/12/2018
TITOLO I Denominazione, sede
Art. 1
E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile l’Associazione senza scopo di lucro denominata: Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia (ANPIA).
L’Associazione ha sede legale in via Milazzo 8, 40121 Bologna e la sua durata è illimitata.
Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria. Previa delibera dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà istituire sul territorio nazionale altre tipologie di sedi (secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze) senza prevedere modifiche statutarie.
TITOLO II Scopo e finalità
Art. 2
L’Associazione ha lo scopo di valorizzare e tutelare i metodi, i temi e gli approcci conoscitivi e operativi dell’antropologia sociale e culturale nella loro applicazione, divulgazione e utilizzo nel mondo del lavoro, della società, e della politica, tutelando i soci, la committenza e i datori di lavoro nel reciproco rispetto. L’Associazione rappresenta, promuove e garantisce le professioni antropologiche socioculturali, quindi i professionisti che aderiscono all’Associazione, impegnati sul territorio nazionale e internazionale per proprio conto o per conto di università/enti pubblici o privati/associazioni/società. In tal senso promuove aggregazioni nazionali e internazionali di altre associazioni coerentemente con i propri scopi e finalità e nel rispetto del proprio statuto e codice deontologico.
Gli obiettivi dell’Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia (ANPIA) sono:
- Garantire ai professionisti antropologi socio-culturali ANPIA il riconoscimento delle specificità del settore e dei suoi metodi nel lavoro di formazione, di intervento e di ricerca applicata svolto per le committenze;
- Valorizzare le competenze dei professionisti antropologi socio-culturali ANPIA;
- Promuovere la crescita dei propri associati nel settore professionale antropologico;
- Elaborare forme di garanzia dei diritti intellettuali sui prodotti realizzati dai professionisti antropologi ANPIA nel rispetto della privacy della committenza e dei datori di lavoro e degli eventuali vincoli stabiliti e definiti da regolare contratto;
- Elaborare forme di rispetto della privacy della committenza e dei datori di lavoro coerentemente con gli eventuali vincoli stabiliti e definiti da regolare contratto;
- Monitorare il rispetto del codice deontologico da parte dei professionisti antropologi ANPIA;
- Registrare le eventuali segnalazioni da parte delle committenze e dei datori di lavoro in termini di non appropriatezza delle competenze o non adeguatezza dei prodotti agli standard qualitativi e/o violazione del codice deontologico da parte del socio professionista e suggerirne provvedimento;
- Registrare le eventuali segnalazioni da parte dei singoli soci in termini di non appropriatezza delle richieste delle committenze e dei datori di lavoro e/o di violazione del codice deontologico e suggerirne provvedimento.
- Predisporre strumenti a tutela dell’utenza ai sensi della Legge 4/2013.
Art. 3
L’Associazione svolge attività di rappresentanza, tutela, promozione e formazione dei propri associati attivi nelle professioni antropologiche socio-culturali nei rispettivi ambiti di applicazione.
Nello specifico, l’Associazione potrà provvedere a:
- Rappresentare i propri associati attivi nelle professioni antropologiche presso istituzioni pubbliche e private;
- Tutelare i propri associati, mediante il controllo e il monitoraggio nel territorio nazionale dei diversi e possibili utilizzi e ambiti di applicazione della professione;
- Promuovere all’interno dell’Associazione processi di tutela collettiva dei soci attraverso strumenti condivisi quali modelli contrattuali, tutele convenzionate in campo giuridico, fiscale, assicurativo, pensionistico, etc.;
- Produrre e aggiornare una mappatura dei profili professionali dei propri associati e dei diversi ambiti di applicazione e utilizzo delle scienze antropologiche socio-culturali presso istituzioni pubbliche e private mediante la creazione di un archivio informatico;
- Monitorare la coerenza disciplinare e l’eticità degli ambiti di applicazione delle professioni antropologiche socio-culturali e del metodo etnografico;
- Promuovere strategie di formazione rivolte ai soci e ai non soci in merito all’aggiornamento e all’uso delle scienze antropologiche nella società, mediante la programmazione periodica di corsi di formazione, convegni nazionali, seminari, incontri di lettura, tavoli di discussione, manifestazioni, programmi radiofonici e televisivi, sito web dell’Associazione e ogni altro canale comunicativo, autonomamente o in convenzione con università, enti di formazione, associazioni pubbliche e private;
- Sistematizzare una rete di contatti che possa fungere da committenza e/o soggetto politico sociale di rilevanza, mediante la produzione e l’aggiornamento costante di un archivio informatico di sostenitori;
- Agevolare i professionisti nella scelta dell’attività lavorativa e della formazione mediante uno sportello virtuale o fisico che provveda a indicare: posti vacanti, finanziamenti, convegni, seminari, corsi di formazione, dottorati, etc.;
- Raccogliere segnalazioni di scorrettezze da parte delle committenze e dei datori di lavoro, inappropriatezze concorsuali, non idoneità contrattuali, abusi dei prodotti finali, ecc., mediante uno sportello virtuale o fisico che archivi i reclami da sottoporre al Consiglio Direttivo e a eventuali gruppi di lavoro che ne verifichino la consistenza prendendone provvedimento (non legale o legale);
- Rappresentare le professioni antropologiche ANPIA al cospetto dei committenti, dei datori di lavoro e dei decisori politici mediante la creazione di un gruppo di specialisti dedicati al patrocinio;
L’Associazione inoltre può aderire e collaborare con altre associazioni il cui statuto sia coerente con quello di ANPIA, o convenzionarsi con esse per il conseguimento dei propri fini sociali.
TITOLO III, Soci
Art. 4
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e rappresentanti designati di eventuali Enti Collettivi. L’Assemblea definirà tramite regolamento interno le tipologie di soci e requisiti di accesso degli stessi. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Art. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare il Codice deontologico, i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l’adesione o da rappresentante designato.
E’ compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l’aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.
Art. 6
La qualifica di socio dà diritto:
1) A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
2) A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
3) A godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
Art.7
I soci sono tenuti:
- All’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- Al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 8
La qualità di Socio si perde: per esclusione; per presentazione di dimissioni scritte; per mancato pagamento della quota associativa annuale; per decesso.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L’esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea:
- Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- Che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
- Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
TITOLO IV, Risorse economiche – Esercizio Sociale
Art. 9
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 10
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico, e lo sottopone entro 4 mesi all’approvazione dell’Assemblea.
TITOLO V, Organi sociali
Art. 11
Gli Organi sociali dell’Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia (ANPIA) sono: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente.
Le cariche sociali sono gratuite, l’Assemblea può prevedere il rimborso giustificato di spese.
Art. 12
L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Si riunirà in forma ordinaria una volta l’anno, per l’approvazione del programma delle attività da svolgere, dei regolamenti interni e del rendiconto economico. L’Assemblea si riunirà in forma straordinaria, sempre quando lo richieda per mezzo scritto un decimo dei soci, il Consiglio Direttivo o il Presidente.
Saranno funzioni dell’Assemblea Generale Ordinaria:
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Approvare il rendiconto economico presentato dal Consiglio Direttivo;
- Approvare la relazione annuale presentata dal Consiglio Direttivo;
- Approvare il programma delle attività da svolgere;
- Approvare i regolamenti interni; Deliberare in merito all’esclusione dei soci;
- Stabilire la quota associativa.
Art. 13
Saranno funzioni dell’Assemblea Generale Straordinaria:
- Procedere, in caso di bisogno, alla modifica del presente Statuto;
- Deliberare lo scioglimento dell’Associazione per il quale occorrerà la presenza diretta o per delega dei 3/4 dei soci aventi diritto al voto.
Art. 14
Tutte le riunioni saranno convocate dal Presidente con 20 giorni di anticipo con espressa indicazione dell’ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo tramite avviso affisso presso la sede legale contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L’Assemblea Generale dell’Associazione, tanto ordinaria come straordinaria, si costituirà alla prima convocazione quando accorreranno ad essa – presenti o rappresentati – la maggioranza dei soci, o, seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di nove consiglieri, comunque in numero dispari, eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni tre anni. I suoi componenti decadono qualora si verifichino alle riunioni reiterate assenze non giustificate. La decadenza deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo che provvede alla sostituzione a partire dal primo dei candidati non eletti, previa ratifica dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso esposto nella sede legale dell’Associazione almeno una settimana prima della riunione. L’avviso deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della seduta e la precisa indicazione degli argoménti posti. all’ordine ‘ del giorno. Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo sono dallo stesso stabilite, in ordine alla necessità e urgenza operativa. Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I processi verbali e gli atti sono redatti dal Segretario della seduta di volta in volta nominato. Al Consiglio Direttivo spetta tra l’altro:
- Curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea;
- Redigere il rendiconto economico annuale;
- Proporre i regolamenti interni che saranno votati in assemblea;
- Deliberare circa l’ammissione dei soci;
- Vigilare sul rispetto da parte dei soci del codice deontologico.
Art. 16
Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo. La durata della carica è di 3 anni e può essere rinnovata per una sola volta. I compiti del presidente sono:
- Rappresentare legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- Convocare e presiedere le sessioni del Consiglio Direttivo;
- Convocare l’Assemblea dei Soci;
- Adempiere e far adempiere gli accordi adottati dal Consiglio Direttivo;
- Autorizzare, con la sua firma, gli atti, le certificazioni ed altri documenti ufficiali dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate da un altro membro del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni, spetta a un altro membro del Consiglio Direttivo convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
TITOLO VI, Scioglimento
Art. 17
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
Art. 18
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. E’ esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
Art. 19
La definizione di qualsiasi controversia che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione è di competenza del Foro di Bologna.
Art. 20
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.