Associazione Nazionale Professionale Italiana Antropologia

REGOLAMENTO INTERNO

Il presente Regolamento, diviso in 5 (cinque) “Titoli” e in 21 (ventuno) “Articoli”, è stato approvato dall’Assemblea dei Soci di ANPIA in data 12 novembre 2016 e modificato nel 2019 e nel 2021 per adeguarsi alle esigenze emerse all’interno dell’associazione.

Esso regola il comportamento dei singoli Soci e degli organi dell’Associazione per quegli aspetti non specificatamente normati dallo Statuto dell’Associazione al quale il presente Regolamento si ispira.

TITOLO I – I SOCI

Articolo 1. Requisiti di iscrizione dei Soci individuali

Sono Soci individuali (Articolo 4, titolo III dello Statuto) coloro i quali abbiano validi requisiti di accesso ad ANPIA – Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia (d’ora in poi “Associazione”), ossia il possesso di uno o più dei seguenti titoli di studio ottenuti in Italia o titoli equipollenti ottenuti all’estero:

  • a) Laurea magistrale e/o specialistica in antropologia ed etnologia (LM 1 o LS 1) o in una LM / LS interclasse con LM 1 o LS 1 e con una tesi magistrale in una disciplina M-DEA/01;
  • b) Laurea quadriennale-quinquennale (“vecchio ordinamento”) con un curriculum in discipline demo-etno-antropologiche e/o una tesi in discipline M-DEA/01;
  • c) Ph.D. interdisciplinare con un curriculum di antropologia socio-culturale e una tesi in discipline M-DEA/01;
  • d) Una tra le seguenti lauree: laurea triennale con un curriculum in discipline demo-etno-antropologiche; laurea magistrale in altre discipline; laurea quadriennale-quinquennale di “vecchio ordinamento” in altre discipline seguita da almeno una delle seguenti formazioni di II livello: master di secondo livello o scuola di specializzazione o corso di perfezionamento in una disciplina M-DEA/01;

oppure:

  • e) Laurea triennale con un curriculum in discipline demo-etno-antropologiche e con una tesi in una disciplina M-DEA/01, previa valutazione del Curriculum Vitae da parte degli organi dell’Associazione;
  • f) Laurea triennale o altro titolo universitario previa valutazione del Curriculum Vitae da parte degli organi dell’Associazione.

Nei casi e) ed f) il Consiglio direttivo delega al Collegio dei Saggi dell’Associazione (vedi Articolo 13bis, Titolo III del presente Regolamento) la valutazione della richiesta di iscrizione. Dopo attenta valutazione del Curriculum Vitae del candidato (tenendo conto della formazione scientifica e delle esperienze professionali maturate), il Collegio dei Saggi esprime un parere motivato al Consiglio direttivo in merito alla conformità del candidato a far parte dell’Associazione. Il Consiglio direttivo si esprime tramite voto sul parere del Consiglio dei Saggi e quindi sull’accoglimento o meno della domanda. Tale procedura deve concludersi, con risposta motivata positiva o negativa al candidato, non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.

In caso di non accoglimento della richiesta, il candidato a Socio può presentare nuovamente domanda nel successivo anno di esercizio dell’Associazione o quando ritenga di aver acquisito i criteri sufficienti, anche sulla base delle motivazioni di diniego espresse dal Consiglio direttivo. In conformità al Titolo III, Articolo 5 dello Statuto dell’Associazione, l’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l’aspirante Socio potrà fare ricorso inviando motivata richiesta all’attenzione dell’Assemblea dei Soci che vaglierà il ricorso durante la prima adunanza indetta.

Articolo 2. Requisiti di iscrizione dei Soci collettivi

Sono Soci collettivi quegli Istituti, Centri di ricerca, Enti pubblici o privati profit o no profit, Associazioni e ONLUS così come altri organismi che condividono gli scopi e le finalità previsti nello Statuto e nel Codice deontologico di ANPIA e si impegnano al loro raggiungimento. L’aspirante Socio collettivo al momento della domanda di iscrizione deve avere nel suo Consiglio direttivo almeno un membro già Socio individuale di ANPIA.

L’Associato di un Socio collettivo iscritto all’Associazione non gode in quanto tale dell’iscrizione ai registri professionali dell’Associazione e, in generale, non usufruisce singolarmente dei vantaggi e delle tutele riservate ai Soci individuali dell’Associazione, se non per i casi in cui svolge funzioni per conto e su mandato deliberato dal Socio collettivo.

Ciascun Socio collettivo ha diritto ad essere rappresentato all’interno dell’Assemblea dell’Associazione dal proprio rappresentante legale, il quale può delegare un’altra persona facente parte del Consiglio direttivo del proprio Ente, comunicandone il nominativo al Segretario dell’Associazione.

Per quanto riguarda il diritto al voto in Assemblea, vale per il Socio collettivo quanto stabilito all’Articolo 5 e all’Articolo 8bis del presente Regolamento. Il voto del Socio collettivo è esercitabile indipendentemente dall’esistenza tra i suoi Associati di altri Soci individuali iscritti ad ANPIA.

I Soci collettivi sono appresentati da un loro delegato nel Coordinamento dei Soci collettivi dell’ANPIA (Art. 13quinquies, Titolo III del presente Regolamento).

I Soci individuali con personalità giuridica, ovvero le imprese individuali, sono da considerarsi Soci individuali e, pertanto, sono tenuti a sottostare ai doveri e beneficiare dei diritti dei Soci ordinari, quindi a versare una sola quota sociale, ma come i Soci collettivi sono tenuti a consegnare anche il Curriculum dettagliato delle proprie attività al momento della richiesta e del rinnovo dell’iscrizione.

Articolo 2bis. Benefici e servizi per i Soci

L’iscrizione ad ANPIA permette al Socio di beneficiare di convenzioni stipulate da ANPIA riguardanti consulenze specifiche in ambito scientifico ed etico, di beneficiare della diffusione di proprie iniziative sui canali di comunicazione dell’Associazione e di accedere a tutte le iniziative di promozione che l’Assemblea e il Consiglio direttivo intenderanno organizzare. ANPIA promuove la connessione tra i Soci individuali e collettivi, mettendo a disposizione sui propri canali: articoli, ricerche e ambiti di ricerca, iniziative e proposte dei Soci.

Articolo 2ter. Attestazione ai fini dell’inserimento nelle liste dei professionisti dei beni culturali del MIBACT

ANPIA è riconosciuta dal MIBACT in quanto garante delle competenze dei soci che svolgono la professione, e dell’applicazione delle normative negli Istituti, enti pubblici e privati, della cultura, ovvero della figura del demoetnoantropologo. In base all’art. 4 comma 5 del Bando pubblico permanente per l’iscrizione agli elenchi di demoetnoantropologo ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244: “L’autocertificazione della documentazione, all’atto della domanda potrà essere sostituita dal numero di repertorio dell’attestazione rilasciata da Associazione abilitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.”

ANPIA è rappresentata da un socio, nominato dal Consiglio Direttivo, nella Commissione consultiva ex art. 10 del DM 20 maggio 2019 n. 244, e ha facoltà di produrre una attestazione valida per l’inserimento dei soci nelle liste dei professionisti dei beni culturali, effettuando la valutazione titoli ed esperienze in vece della Commissione di Verifica Ex art. 7 del DM 20 maggio 2019 n. 244.

L’iscrizione ad ANPIA permette di richiedere la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali per ottenere l’attestazione valida per l’inserimento alle liste dei professionisti dei beni culturali come demoetnoantropologo in una delle 3 fasce previste dal profilo professionale sul portale de MIBACT. I soci intenzionati ad iscriversi alla lista dei professionisti dei beni culturali del MIBACT, come demoetnoantropologi dovranno preventivamente consultare il Bando pubblico permanente per l’iscrizione agli elenchi di demoetnoantropologo ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244 e i requisiti nel  decreto D.M n. 244 del 20 maggio 2019 per l’inserimento nelle fasce e fare richiesta all’ANPIA a cui invieranno, in fase di associatura o a richiesta, i documenti necessari e sufficienti all’inserimento in una fascia, inviando una mail a info@anpia.it.

Articolo 3. Procedura di iscrizione all’Associazione

L’aspirante Socio individuale sottopone la richiesta al Consiglio direttivo attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito form contenente i dati personali, il relativo consenso all’uso, l’autocertificazione dei titoli di studio e, qualora necessario, il Curriculum Vitae firmato.

L’aspirante Socio collettivo sottopone la richiesta al Consiglio direttivo attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito form e allegando ad esso lo Statuto o la visura ordinaria, il Codice deontologico (se presente), il Regolamento interno (se presente), il Curriculum dettagliato delle sue attività e una breve descrizione della propria struttura organizzativa, il bilancio economico degli ultimi due anni di esercizio, il documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

Il Consiglio direttivo, ricevuta la domanda di iscrizione, verifica la congruità della documentazione presentata e provvede a comunicare all’aspirante Socio l’accettazione della domanda.

Solo dopo aver ricevuto conferma dalla segreteria di ANPIA, sarà possibile versare la quota associativa annuale sul conto corrente dell’Associazione, depositato presso la Credit Agricole, Filiale Sede di Bologna viale Oriani:

IBAN: IT48L0623002411000030063235

intestato a: ANPIA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ITALIANA DI ANTROPOLOGIA

Nei casi e) ed f), Articolo 1 del presente Regolamento, e nei casi di richieste di iscrizione da parte di Soci collettivi, il Consiglio direttivo incarica il Collegio dei Saggi (vedi Titolo III, Articolo 13bis del presente Regolamento) di valutare la richiesta di iscrizione.

La quota associativa del Socio collettivo viene stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci.

Ad ogni socio sarà consegnata una tessera associativa numerata e dotata di QR code che rimanda alla pagina personale del socio sul sito internet dell’associazione. La tessera non garantisce di per sé la regolarità del socio, questa è confermata dal funzionamento del link costituito dal QR code.

L’unico modo per il socio di ritirare la tessera associativa durante è durante le assemblee generali dell’associazione.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI INDIVIDUALI E DEI SOCI COLLETTIVI DI ANPIA

Articolo 4. Doveri dei Soci

Sono doveri dei Soci:

  1. Sottoscrivere lo Statuto, il Codice deontologico e il Regolamento dell’Associazione;
  2. Contribuire economicamente al mantenimento di ANPIA attraverso la quota associativa;
  3. Svolgere attività di aggiornamento;
  4. Rispettare le norme e gli orari stabiliti concordati dagli organi competenti nell’uso delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature dell’Associazione.
  5. Collaborare alla costruzione degli obiettivi e attività della/e commissioni tematiche a cui si è scelto di partecipare al momento dell’associatura.
  6. Se socio collettivo, collaborare agli obiettivi e alle attività, attraverso il suo rappresentante legale o socio delegato.

Articolo 5. Diritti dei Soci

Sono diritti dei Soci:

  1. Eleggere ed essere eletti per tutte le funzioni rappresentative dell’Associazione;
  2. Prendere parte alle attività dell’Associazione e usare i servizi previsti a beneficio dei Soci;
  3. Proporre petizioni e/o iniziative agli Organi di governo dell’Associazione;
  4. Ottenere e ricevere dal Consiglio direttivo le informazioni necessarie inerenti la gestione associativa;
  5. Beneficiare delle pubblicazioni e del materiale prodotto dall’Associazione;
  6. Beneficiare della formazione offerta dall’Associazione direttamente o in convenzione;
  7. Beneficiare della tutela offerta dall’Associazione;
  8. Avere accesso ai locali e alle installazioni dell’Associazione.

Articolo 6. Aggiornamento dei Soci individuali

I Soci individuali hanno il dovere di aggiornarsi nelle forme e nelle modalità espresse da questo Regolamento (Titolo II – Articolo 7 del presente Regolamento). I Soci individuali e i Soci con personalità giuridica (imprese individuali) sono tenuti a intraprendere percorsi di aggiornamento e a dimostrarli a cadenza biennale (anche non continuativa in caso di avvenuta perdita dello status di Socio) al Collegio dei Saggi.

Il Collegio dei Saggi, tenuto in considerazione il Titolo II – Articolo 7 di questo Regolamento, valuta e verifica l’adempimento di tale obbligo associativo, e nel caso in cui non risultino svolte attività di aggiornamento nel biennio associativo (anche non continuativo), avvia una procedura di verifica. Il Socio ha un anno di tempo (il terzo) per adempiere a tale obbligo. Al termine di tale periodo di verifica, il Collegio dei Saggi attesta l’avvenuto aggiornamento; nel caso negativo, invia proposta di esclusione dall’Associazione per inadempienza delle norme statutarie (Titolo III, Articolo 7, comma 1 dello Statuto) all’Assemblea dei Soci (secondo quanto stabilito del Titolo V, Articolo 12, comma 6 dello Statuto), che delibera l’eventuale esclusione del Socio dall’Associazione.

In caso di deliberazione negativa, il candidato può presentare nuovamente domanda di riammissione nel successivo anno di esercizio dell’Associazione o quando ritenga di aver acquisito i criteri sufficienti, anche sulla base delle motivazioni di diniego espresse dal Consiglio direttivo. In conformità al Titolo III, Articolo 5 dello Statuto, l’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l’aspirante Socio potrà presentare documentato ricorso all’Assemblea dei Soci attraverso il Segretario che sottoporrà il ricorso all’Assemblea in occasione della prima adunanza indetta.

Articolo 7. Modalità e criteri dell’aggiornamento dei Soci individuali

Le modalità e i requisiti di aggiornamento sono definiti all’interno del “Regolamento sull’Aggiornamento continuo dei Soci” redatto dalla Commissione tecnico-scientifica e sono i seguenti (si veda Titolo III – Articolo 13ter del presente Regolamento). Il Collegio dei Saggi valuta la documentazione ricevuta dai Soci riguardo le loro attività di aggiornamento e ne verifica la congruità con i criteri stabiliti dalla Commissione tecnico-scientifica.

TITOLO III – COMPITI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 8. Adunanza dell’Assemblea Soci: validità

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza, l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Ciascun membro dell’Associazione avente diritto di voto nell’Assemblea dei Soci può rappresentare per delega al massimo due Soci. Ogni Associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega firmata, utilizzando l’apposito modulo redatto dalla Segreteria e consegnandolo al delegato unitamente alla fotocopia di un documento in corso di validità. Il delegato, all’atto della registrazione in Assemblea, presenta la delega al Presidente dell’Assemblea che ne verifica la regolarità.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate a maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati (Articolo 18 dello Statuto).

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali redatti delle Assemblee, facendone richiesta al Segretario.

Articolo 8bis. Adunanza dell’Assemblea dei Soci: organizzazione

L’organizzazione dell’adunanza della Assemblea dei Soci è a carico del Comitato locale promotore che manifesta spontaneamente, o su invito del Consiglio direttivo, la propria disponibilità ad organizzare l’adunanza. Il Consiglio direttivo prende in esame la candidatura valutandola in base ai criteri dell’economicità, della praticità e della possibilità di partecipazione del più ampio numero di Soci e di altri eventuali elementi favorevoli (individuazione di sponsor; visibilità pubblica, eventi concomitanti nella medesima località di interesse per i Soci, etc.).

In mancanza di candidature, il Consiglio direttivo si fa carico dell’organizzazione della stessa, anche delegando a Soci dallo stesso individuati, o attraverso modalità anche onerose che il Consiglio stesso potrà individuare. Il programma delle attività e l’ordine del giorno dell’adunanza sono stabiliti di comune accordo dal Comitato promotore locale e dal Consiglio direttivo che può eventualmente delegare uno dei suoi membri (di preferenza il Segretario) a seguire le fasi organizzative messe in essere dal Comitato promotore locale che è tenuto a informare tempestivamente il Consiglio direttivo riguardo al processo organizzativo.

Il Consiglio direttivo opera nel senso di facilitare lo sforzo organizzativo del Comitato locale promotore anche prevedendo, se necessario, un impegno oneroso. Il Comitato locale promotore opera al fine della buona riuscita dell’adunanza dell’Assemblea facilitando la logistica, i trasporti, l’alloggio, il vitto, la comunicazione pubblica, ispirandosi a principi di parsimonia e di frugalità.  A tal fine il Comitato promotore locale, di concerto con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di prevedere e proporre ai partecipanti delle modalità di livellamento dei costi per il raggiungimento del luogo dell’assemblea, ispirandosi al principio del maggior risparmio possibile per i soci in termini di tempo e di costi. Così come hanno la facoltà di stabilire delle modalità di sostegno economico per i soci che ne facciano richiesta.

Articolo 9. Composizione e compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario. Nomina, anche al suo esterno, un Tesoriere. Istituisce, in accordo con l’Assemblea dei Soci, il Collegio dei Saggi, la Commissione tecnico-scientifica e altre Commissioni che ritiene utili alla vita dell’Associazione, oltre alle nove Commissioni tematiche corrispondenti ai nove ambiti di applicazione della disciplina (Articolo 13, Titolo III del presente Regolamento).

Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere azioni specifiche in nome e per conto dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e comunque fino alla data della prima adunanza dell’Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali. Nomina, tra i suoi membri, un seggio nel Collegio dei Saggi.

Al termine del mandato tutti i membri del Consiglio uscente possono essere rieletti.

Tutte le cariche ed attività degli organi sono a carattere gratuito.

Articolo 9bis. Decadenza e cessazione della carica a Consigliere

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nominando il primo della lista dei non eletti, che rimane in carica fino alla successiva Assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, un nuovo membro del Consiglio direttivo verrà eletto nella prima Assemblea utile.

Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per il periodo residuo di validità della carica degli altri Consiglieri.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio si considera decaduto e sarà necessario procedere alla sua integrale rielezione.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di diffidare il Consigliere che abbia accumulato più di tre assenze ingiustificate (Articolo15 dello Statuto), anche non continuative, per anno di gestione. Il reiterarsi delle assenze, anche per una sola volta e non giustificata, è motivo specifico di cessazione della carica. Il Consiglio direttivo ha quindi la facoltà di procedere alla radiazione dall’incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente. In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non eletti.

Articolo 9ter. Adunanza del Consiglio direttivo: modalità di convocazione e svolgimento

Il Consiglio direttivo si riunisce periodicamente ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre membri del Consiglio e, comunque, almeno una volta al mese.

Il Consiglio è convocato con avviso contenente l’ordine del giorno almeno sette giorni prima della data della seduta. Il Presidente raccoglie le richieste dei Consiglieri e formula l’ordine del giorno. Qualora necessario, la convocazione del Consiglio direttivo può avvenire anche tramite posta elettronica con conferma di lettura. In difetto di tali formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri, fatto salvo gli assenti giustificati.

Nel caso in cui la discussione di specifici punti all’ordine del giorno preveda la presentazione di documentazione di supporto, questa dovrà essere accessibile alla consultazione di tutti i Consiglieri entro le 48 ore precedenti alla seduta del Consiglio. In caso contrario, il punto all’ordine del giorno slitta automaticamente al Consiglio successivo.

In caso di urgenza, il Presidente può decidere di inserire all’ordine del giorno punti di discussione di particolare necessità (su propria o richiesta di altro Consigliere) entro le 48 ore prima dello svolgimento del Consiglio. In caso contrario, il punto all’ordine del giorno slitta automaticamente al Consiglio successivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide solo se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio avvengono, di norma, con la presenza fisica dei Consiglieri adunati. In caso di necessità, potranno comunque essere utilizzati strumenti telematici, a patto che sia garantito il numero legale della maggioranza dei componenti del Consiglio e che siano rispettate le proporzioni per le delibere.

Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare alle riunioni del Consiglio, non è possibile delegare un altro Consigliere. Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo.

I membri del Consiglio, consapevoli della delicatezza delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi durante le riunioni. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere invitati consulenti esperti, Associati o persone estranee all’Associazione. Gli invitati al Consiglio direttivo godono del diritto di parola in merito ai punti all’ordine del giorno (secondo le modalità definite dal Consiglio stesso) ma non di diritto di voto.

Articolo 9quater. Modalità di deliberazione del Consiglio direttivo

La riunione del Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente e, quando anche quest’ultimo ne sia impedito, dal membro più anziano in ruolo. Le delibere del Consiglio richiedono l’approvazione della metà più uno dei Consiglieri in carica presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Prima di sottoporre la decisione al voto, il Consiglio direttivo procede alla verifica della possibilità di una convergenza unanime dei Consiglieri sulle decisioni da prendere.

Il Consiglio direttivo, a seconda delle necessità, può votare con le seguenti modalità:

  1. Votazione palese;
  2. Voto elettronico, salvo i casi per i quali sia necessaria una discussione preliminare che preveda la presenza fisica dei Consiglieri.

Nel caso di votazione elettronica, i Consiglieri devono esprimere il voto in modo non ambiguo, assicurare l’identità del votante e consentire l’archiviazione dei voti. Sono esclusi dall’archiviazione le modalità di votazione/riunione realizzate in video/audio conferenza, le quali vengono assimilate alla presenza fisica dell’interessato nel luogo della riunione stessa.

  • La votazione elettronica è valida se non vengono espressi veti tra gli aventi diritto. Ogni avente diritto al voto può esercitare il veto e rimandare la discussione in una adunanza successiva del Consiglio direttivo, riunito in modalità non telematica.
  • La procedura elettronica di votazione può essere utilizzata anche per l’approvazione dei verbali.
  • A chiusura della votazione, il Segretario (o l’incaricato della votazione) pubblicherà, nelle modalità stabilite, un documento di sintesi, che costituirà parte integrante del verbale, contenente tutta la documentazione, i messaggi di risposta, le conferme di lettura, il risultato della votazione, la decisione presa.
  • La convocazione della riunione elettronica contiene: la data, l’ora dell’inizio della riunione, la data e l’ora entro cui viene chiusa la votazione (questo termine deve essere fissato in modo da consentire a tutti di votare), l’ordine del giorno e tutti i documenti necessari alla completa costruzione del contesto o i link ai documenti archiviati o disponibili via internet.

Articolo 10. Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità civile dell’Associazione; convoca almeno una volta al mese il Consiglio direttivo e lo presiede. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria.

Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, verifica il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti; in caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

In caso di rinuncia al mandato o di perdita della qualità di Socio, il Consiglio direttivo procederà all’elezione di un nuovo Presidente scelto all’interno dei Consiglieri, che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Articolo 10bis. il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce, in caso di indisponibilità temporanea, il Presidente con i medesimi poteri di gestione.

Articolo 11. il Tesoriere

Il Tesoriere si occupa della cassa dell’Associazione e dei rapporti con le banche, redige la relazione contabile per l’Assemblea e gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità e i rendiconti. Controlla inoltre i costi delle iniziative e ne valuta finanziariamente la fattibilità, confrontandosi con il Consiglio direttivo.

Con cadenza periodica, e comunque non superiore ai sei mesi, il Tesoriere invia al Consiglio direttivo un rendiconto di cassa. Nell’espletamento del proprio incarico, il Tesoriere può essere coadiuvato da una apposita tesoreria e/o da Soci volontari.

Articolo 12. il Segretario

Compiti del Segretario e della Segreteria sono di sovrintendere l’Ufficio di Segreteria e il suo regolare funzionamento, rispondendone al Presidente e al Consiglio direttivo.

Notifica all’interessato la decisione delle Commissioni o del Consiglio direttivo, in sede disciplinare come in sede di valutazione di accesso a Socio.

Autentica le copie delle deliberazioni o di altri atti da rilasciarsi ai pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati ai sensi delle leggi 15/68 e 241/90.

Redige i verbali delle adunanze e dell’Assemblea degli iscritti.

Gestisce e gli è affidato:

  1. L’archivio;
  2. La conservazione dei verbali delle adunanze delle assemblee del Consiglio direttivo e delle Commissioni;
  3. La tenuta e la conservazione dei registri e degli atti compiuti in sede conciliativa;
  4. La tenuta e la conservazione dei registri dei pareri espressi dalle Commissioni per gli iscritti all’Associazione;
  5. La tenuta dei registri dei verbali e delle deliberazioni adottate dalle Commissioni in sede disciplinare;
  6. Provvede all’aggiornamento dell’elenco dei Soci;
  7. Gestisce la corrispondenza ordinaria e la comunicazione con i Soci;
  8. Cura la distribuzione delle comunicazioni alle varie figure istituzionali;
  9. Nell’espletamento dei propri incarichi, il Segretario può essere coadiuvato da una apposita Commissione Segreteria e/o da Soci volontari.

Articolo 13. Commissioni

La Commissione tecnico-scientifica (vedi Articolo 13ter del presente Regolamento), la Commissione Segreteria e Redazione del Sito dell’ANPIA (vedi Articolo 13quater del presente Regolamento), le 9 (nove) Commissioni tematiche e altre Commissioni che potranno in seguito essere identificate, hanno funzioni consultive, propositive ed elaborative e supportano il Consiglio direttivo nella definizione delle azioni della Associazione. Rappresentano un’occasione per conoscere e contribuire a risolvere le problematiche legate alla professione antropologica.

L’ANPIA prevede nove commissioni tematiche che corrispondono a nove ambiti di applicazione dell’attività professionale dell’antropologo, come da documento presentato al Ministero dello Sviluppo economico:

  1. Migrazioni e mobilità: nel quadro delle sue competenze areali o tematiche l’antropologo opera su committenza di istituzioni locali, nazionali o sovra-nazionali, enti del terzo settore, servizi pubblici e privati e/o associazioni nell’ambito della mediazione e progettazione di politiche interculturali e dei processi migratori o delle di-verse forme di mobilità (spopolamento di alcune aree, mobilità interna ai confini nazionali) così come in contesti di prima e seconda accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo.
  2. Pratiche e politiche sanitarie: ponendo particolare attenzione al nesso cultura, corpo, salute e condizioni di vita opera nei contesti socio-sanitari a diversi livelli – inclusi quelli di progettazione e direzione – così come interviene nelle politiche e/o in processi più ampi di comunicazione e advocacy sui temi della salute.
  3. Beni culturali e patrimonio: opera nei contesti socio-culturali delle politiche di patrimonializzazione e valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali, nei mu-sei, nella redazione dei dossier UNESCO, nei processi turistici, di advocacy e negli ambiti di decisione politica, con particolare attenzione al ruolo delle comunità locali e delle realtà associative. Svolge, inoltre, attività di analisi ed elaborazione partecipata di oggetti, dispositivi e manufatti nell’ambito del design, arte e/o progettazione e riqualificazione di aree territoriali.
  4. Cooperazione internazionale: opera nei contesti di progettazione partecipata, nell’analisi in itinere e la valutazione ex post dei processi sociali, culturali ed eco-nomico-politici innescati e/o connessi con i processi di cooperazione internazionale, nella mediazione così come nell’advocacy, nei processi di sviluppo e/o negli “inter-venti umanitari”.
  5. Scuola, formazione, educazione: opera nell’ambito scolastico dei servizi educativi e della formazione sia nelle forme della didattica integrativa dell’antropologia culturale che nella partecipazione ai processi formativi e al problem solving in contesti interculturali.
  6. Lavoro e impresa: opera all’interno dei contesti dell’economia sociale e dell’imprenditoria, nell’analisi delle scelte di produzione e di consumo, nella valuta-zione di progetti sostenibili e/o filiere di produzione, nell’analisi di processi complessi di selezione delle informazioni mediante netnography, nei processi di advocacy delle comunità locali e dei lavoratori e, infine, contribuendo a mediare se e ove necessario le relazioni di lavoro nel settore sia pubblico che privato.
  7. Città, spazio, territorio: opera all’interno dei contesti decisionali delle politiche urbane, con particolare riferimento alla progettazione partecipata nei contesti di conflitto con le popolazioni locali, nella definizione di interventi nelle periferie urbane e, più in generale, in tutti i processi socio-economici legati alla trasformazione della città e delle forme dell’abitare, del lavoro, del tempo libero e dei luoghi del rito dove opera, anche, come consulente di singoli progettisti e figure del settore (per es. architetti e/o ingegneri, urbanisti etc.).
  8. Ambiente: opera all’interno dei processi di progettazione sociale del territorio, di negoziazione dei conflitti ambientali, di governance delle emergenze, con particola-re riferimento alle politiche di prevenzione e di disaster recovery, nei processi di advocacy delle comunità locali e di mediazione tra i diversi attori sociali, istituzionali ed economici coinvolti in contesti di crisi ambientale.
  9. Welfare: svolge all’interno dei servizi pubblici e privati così come su incarico attività di consulenza, analisi e progettazione nell’ambito degli interventi con la finalità di coadiuvare processi di sostegno alle diverse configurazioni sociali della contemporaneità (co-housing e politiche abitative, famiglie ricomposte, adozioni internazionali, famiglie mono e plurigenitoriali). Opera, inoltre, nei contesti di marginalità e delle nuove povertà, nelle politiche di sostegno agli anziani e alle minoranze etnico-linguistiche.

Al momento dell’associatura, ogni Socio deve aderire a una o due commissioni, compito dell’Associazione sarà elaborare per ognuna delle Commissioni tematiche un profilo professionale coerente ed esaustivo che sappia promuovere formazione e competenza dell’antropologo professionista nello sviluppo di una carriera. Ogni commissione dovrà eleggere un proprio coordinatore al suo interno, che sarà eletto al momento del rinnovo del Consiglio direttivo dell’ANPIA, in il quale dovrà garantire il buon svolgimento dei lavori della Commissione stessa e relazionare al Consiglio direttivo dell’ANPIA almeno una volta ogni 12 (dodici) mesi.

Altre commissioni sono istituite su proposta del Consiglio direttivo e/o dell’Assemblea dei Soci, anche sentiti i singoli Soci. I Soci possono essere chiamati a partecipare su proposta del Consiglio direttivo, dell’Assemblea dei Soci; su proposta di singoli Soci, anche sotto forma di autocandidatura.

Ai lavori delle Commissioni possono essere invitati saltuariamente altri Soci o persone esterne all’Associazione, per discutere specifiche problematiche in relazione alle loro competenze.

La Commissione si riunisce con le modalità di convocazione, la frequenza e i modi che ritiene più congrui e utili alle funzioni che le sono state attribuite dal Consiglio direttivo e/o dall’Assemblea dei Soci. Occasionalmente, le Commissioni possono interpellare anche persone esterne all’Associazione e invitarle alle proprie riunioni.

Ciascuna Commissione è tenuta a relazionare almeno ogni 12 (dodici) mesi in merito ai lavori che si svolgono al suo interno.

Le modalità di comunicazione tra la Commissione, il Consiglio direttivo, l’Assemblea dei Soci e con i soggetti esterni all’Associazione, sono organizzate secondo i criteri di comunicazione dell’Associazione (si veda l’Articolo 19 del presente Regolamento).

Articolo 13bis. Collegio dei Saggi

Il Collegio dei Saggi è formato da 5 (cinque) Soci, ha un ruolo consultivo e riflessivo-critico-interpretativo. Il Collegio dei Saggi su richiesta del Segretario e in relazione alle richieste di iscrizione pervenute e del Consiglio direttivo in merito alle ulteriori sue funzioni:

  1. Verifica il rispetto del Codice deontologico da parte di singoli Soci;
  2. Valuta i casi di infrazione al Codice deontologico e al Regolamento e propone i provvedimenti disciplinari del caso;
  3. Esamina le candidature, in relazione ai documenti presentati, di nuovi Soci (punti e ed f dell’Articolo 1 del presente Regolamento);
  4. Esamina le candidature dei Soci collettivi di ANPIA in relazione ai documenti presentati;
  5. Accerta l’aggiornamento professionale dei Soci individuali e le attività svolte dai Soci collettivi, secondo le modalità definite dalla Commissione tecnico-scientifica;
  6. Offre una consulenza e/o una valutazione ad una richiesta del Socio, in relazione alla pertinenza e conformità ai principi deontologici e ai criteri professionali;
  7. Valuta sulla possibilità di patrocinare proposte progettuali, eventi, iniziative, valutando una relazione riassuntiva ed esaustiva avanzata dai Soci;
  8. Avvia la fase istruttoria di procedimento di sanzione verso il Socio, valutando il singolo caso e stabilendo se e come procedere ad eventuale sanzione come nell’Articolo 16 del presente Regolamento.

Articolo 13ter. Commissione tecnico-scientifica

La Commissione tecnico-scientifica è deputata a formulare proposte, modifiche, strumenti e linee di azione utili all’Associazione, in conformità con le prerogative e le richieste del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Istituzioni con le quali l’Associazione si interfaccia e con gli obiettivi futuri dell’Associazione che la Commissione individua e sottopone all’approvazione del Consiglio direttivo. Assolve ai seguenti compiti:

  1. Formula il “Regolamento sull’aggiornamento continuo dei Soci” e stabilisce i criteri di validità qualitativi dei percorsi formativi per l’aggiornamento dei Soci;
  2. Svolge attività di supporto al Collegio dei Saggi, su sua puntuale richiesta;
  3. Produce analisi, ricerche, proposte di definizione dei profili professionali dei Soci e in generale del mercato del lavoro al quale essi si riferiscono;
  4. Studia e propone al Consiglio direttivo percorsi di formazione, convenzioni con agenzie formative, e altre iniziative rivolte all’aggiornamento dei Soci.

Articolo 13quater. Commissione Segreteria e la Redazione del Sito dell’ANPIA

Redazione del Sito dell’ANPIA supporta il lavoro del Segretario. Ha accesso alla comunicazione con l’esterno, previa consultazione con il Consiglio direttivo. Per ogni aspetto inerente alle regole di comunicazione interna ed esterna all’Associazione si deve fare riferimento all’Articolo 19 del presente Regolamento.

  • Comunicazione con i Soci e smistamento posta: Il Segretario (info@anpia.it) si occupa della gestione della casella di posta, mantenendola in ordine e smistando la posta sia in entrata verso il Consiglio Direttivo (staff-anpia@googlegroups.com) sia in uscita verso l’esterno. Si occupa anche dello smistamento della posta inoltrando agli altri indirizzi di ANPIA le questioni tematiche, ad esempio alla Redazione del Sito dell’ANPIA (redazione@anpia.it) le iniziative provenienti dalle Associazioni e dai Soci; si occupa del reindirizzamento di posta alle Commissioni tematiche.
  • Comunicazione della Redazione del Sito dell’ANPIA con l’esterno: Nella comunicazione con l’esterno, organizza la comunicazione su tre livelli: attraverso la propria email (redazione@anpia.it). La Redazione del Sito dell’ANPIA scrive e condivide i contenuti ufficiali dell’Associazione inviando comunicati agli organismi di stampa e ai riferimenti istituzionali. Di norma, i testi che riflettono le posizioni ufficiali dell’Associazione in merito a specifici argomenti prima di essere diffusi pubblicamente devono essere condivisi per tempo con l’Assemblea dei Soci. I testi, definiti dal Consiglio direttivo, aventi carattere d’urgenza, possono essere diffusi senza preliminare consultazione con l’Assemblea dei Soci.

La Redazione del Sito dell’ANPIA è amministratore di una pagina Facebook di ANPIA, attraverso la quale condivide segnalazioni e notizie di interesse e contenuti in accordo con il Consiglio direttivo. I contenuti della pagina sono condivisi dal soggetto ANPIA e non da singoli. Attraverso la pagina del sito internet dell’associazione: www.anpia.it pubblicizza le attività dell’Associazione. La Redazione del Sito dell’ANPIA è amministratore di un gruppo Facebook di ANPIA che funge da sportello virtuale dell’associazione (Art. 20).

Articolo 13 quinquies. Coordinamento dei soci collettivi

Il Coordinamento dei soci collettivi (d’ora in avanti “Cooordinamento”) è un organo composto dai rappresentanti legali dei soci collettivi di ANPIA (art. 2 Requisiti di iscrizione dei Soci collettivi) o loro delegati. Questo rappresentante, se in regola con la quota della propria associazione territoriale, potrà non essere contemporaneamente socio individuale di ANPIA.

Ha funzione consultiva, propositiva ed operativa e supporta l’associazione nel raggiungimento degli obiettivi presenti nel manifesto programmatico (elaborato dal Coordinamento e approvato dal Consiglio Direttivo).

I partecipanti al Coordinamento eleggeranno un referente al momento del rinnovo del Consiglio direttivo dell’ANPIA, il quale dovrà garantire il buon svolgimento dei lavori della Commissione stessa e relazionare al Consiglio direttivo dell’ANPIA almeno una volta ogni 12 mesi.

I soci collettivi possono proporre al Coordinamento l’apertura di uno sportello informativo, territoriale o on-line, secondo quanto previsto dall’art. 20 del regolamento interno di ANPIA. Il Coordinamento dovrà approvare la validità e la pertinenza della proposta di apertura dello sportello, valutare secondo i criteri stabiliti all’art. 20 e sottoporre al nulla osta del Consiglio direttivo di ANPIA.

TITOLO IV – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 14. Modalità di elezione del Consiglio direttivo

In preparazione delle elezioni, il Consiglio direttivo raccoglie le candidature dei Soci eleggibili (da 5 a 9) almeno due settimane prima della data dell’adunanza dell’Assemblea. I Soci che intendono candidarsi devono inviare il proprio Curriculum Vitae aggiornato al Consiglio direttivo uscente, che provvederà a farlo circolare tra i Soci prima dell’Assemblea. Il Consiglio direttivo può avviare una consultazione sulla disponibilità dei Soci, nel caso in cui non ci siano candidature spontanee.

Si procede all’elezione con voto segreto. Nel caso in cui alcuni candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà a un secondo turno di ballottaggio solo per questi candidati. Nel caso in cui le candidature fossero in numero inferiore o uguale a 9 (nove) si procede all’elezione in blocco del Consiglio direttivo. Nel caso sia presente un numero maggiore di 9 (nove)si procederà alla votazione di ogni singolo candidato.

Fungono da scrutatori il Segretario e il Vice Presidente uscente con l’incarico di contare i voti ed esporre il risultato.

Articolo 14bis. Modalità di elezione di Presidente, Vice Presidente, Segretario

Il Consiglio direttivo, nella prima riunione utile dopo la sua elezione, elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Segretario uscente raccoglie le candidature. Nel caso di più candidature per una stessa carica, il Consiglio direttivo procede alla verifica della possibilità di una convergenza unanime dei Soci su uno dei candidati. Nel caso di impossibilità a raggiungere tale condizione, si procede all’elezione con voto segreto. Nel caso in cui alcuni candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà a un secondo turno di ballottaggio solo per questi candidati.

Articolo 14ter. Modalità di elezione del Collegio dei Saggi

Il Collegio dei Saggi è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) eletti dall’Assemblea dei Soci, valutandoli in relazione alla loro comprovata esperienza; un seggio è costituito da un membro del Consiglio direttivo ed è nominato dallo stesso organo; un seggio è costituito da un portavoce della Commissione tecnico-scientifica dell’Associazione.

Il Collegio rimane in carica 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Ogni tre anni, in occasione della prima Assemblea utile, vengono indette le elezioni del Collegio dei Saggi dal Consiglio direttivo. In preparazione delle elezioni il Consiglio direttivo invita e raccoglie in tempo utile le candidature (anche spontanee) dei 3 (tre) Soci eleggibili dall’Assemblea. I Soci che intendono candidarsi devono inviare il proprio Curriculum Vitae al Consiglio direttivo che provvederà a farlo circolare tra i Soci prima dell’Assemblea. Il Consiglio direttivo può avviare una consultazione sulla disponibilità dei Soci nel caso in cui non ci siano candidature spontanee. L’elezione avviene con voto segreto.

TITOLO V – VARIE

Articolo 15. Rappresentanza pubblica dell’Associazione

Hanno diritto di rappresentanza dell’Associazione: il Presidente, il Consiglio direttivo, la Commissione Segreteria e la Redazione del sito dell’ANPIA (quest’ultima limitatamente alle proprie competenze, Articolo 13quater); altri Soci solo se delegati dal Presidente.

Articolo 16. Sanzioni disciplinari

In caso di proposta di azioni disciplinari a carico dei Soci, la competenza spetta esclusivamente al Collegio dei Saggi che la sottopone al Consiglio direttivo per applicazione. Chi si rende responsabile di infrazioni disciplinari, potrà essere ammonito, sospeso dall’incarico o decadere ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo su proposta del Collegio, tenuto conto della gravità del fatto o atto compiuto.

Nel caso in cui il Socio sottoposto a giudizio sia membro del Collegio dei Saggi, verrà sostituito temporaneamente, in qualità di membro del Collegio, dal Presidente.

Quando al Consiglio direttivo pervengano esposti nei confronti di un iscritto, assunti in piena responsabilità dal denunziante e/o circostanziati nei fatti, riguardo ad atti e condotte che possono avere rilevanza deontologica o amministrativa e formare oggetto di provvedimento disciplinare, questi verranno inoltrati al Collegio dei Saggi che valuterà la necessità di una istruttoria. L’istruttoria, se attivata, dovrà essere svolta entro trenta giorni.

A seguito dei dati scaturiti dall’istruttoria, il Collegio dei Saggi delibera l’apertura del procedimento disciplinare, del quale viene data notizia all’interessato.

Il dibattimento viene tenuto dal Collegio dei Saggi i quali, al termine dello stesso, dovranno redigere il verbale con i relativi provvedimenti e motivazioni, trasmettendolo al Consiglio direttivo. Entro i venti giorni successivi, il Consiglio direttivo delibera in merito alla sanzione disciplinare e notifica all’interessato il provvedimento assunto.

Il provvedimento del Consiglio direttivo può essere impugnato da parte del Socio che ricorre alla prima adunanza utile dell’Assemblea, la quale decide nel merito.

I provvedimenti disciplinari precedentemente assunti possono essere modificati, confermati o annullati sia per motivi di illegittimità che per motivi di merito.

Le sanzioni che il Collegio dei Saggi può proporre al Consiglio direttivo sono:

  1. Ammonimento, ovvero la contestazione della mancanza o dell’abuso e il richiamo all’interessato ai doveri e alla dignità professionale per infrazioni modeste, compiute più per leggerezza che per deliberato proposito;
  2. Sospensione temporanea dagli incarichi e/o dalla lista degli iscritti. La sospensione è assunta in forma deliberativa e può avere la durata massima di un anno;
  3. Cancellazione dall’elenco degli iscritti ed espulsione dall’Associazione, che possono essere pronunciate quando l’iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la credibilità della categoria professionale. L’espulsione può essere comminata anche in caso di mancato aggiornamento professionale (vedi Articolo 7 del presente Regolamento).

Articolo 17. Uso della sigla e del logo dell’Associazione

La sigla e il logo dell’Associazione sono di libero uso degli organi del Consiglio direttivo, delle Commissioni, dei Soci individuali e collettivi per le finalità e le funzioni di loro competenza.

Articolo 18. Modifiche del presente Regolamento

Il presente Regolamento è suscettibile di variazioni e/o integrazioni, con deliberazione effettiva da parte del Consiglio direttivo.

Il 10% dei Soci dell’Assemblea può proporre una modifica del presente Regolamento al Consiglio direttivo. Nel caso in cui venga approvata tale modifica, questa non avrà effetto retroattivo.

Articolo 19. Sistema di comunicazione esterna e interna

Il sistema di comunicazione dell’Associazione costituisce una guida al fine di facilitare lo scambio di informazioni, promuovere la partecipazione dei Soci, garantire il rispetto delle cariche all’interno dell’Associazione, salvaguardare le decisioni prese collegialmente. Il Socio che non rispetta tale struttura comunicativa può essere sanzionato.

La struttura comunicativa si articola in un livello di comunicazione interno-esterno e in un livello interno-interno (tra i singoli Soci, l’intera Assemblea dei Soci, le commissioni tematiche, il Consiglio direttivo, la Commissione Segreteria e Redazione del sito dell’ANPIA).

Il presente articolo regolamenta l’accesso e la direzione dei flussi informativi, individuando le specifiche responsabilità in merito alla comunicazione tra i sopracitati soggetti.

  • Da e verso l’esterno: I flussi informativi dall’esterno verso l’Associazione sono gestiti dal Presidente (presidente@anpia.it), dal Segretario, (info@anpia.it) e dalla Commissione Segreteria e Redazione del sito dell’ANPIA (redazione@anpia.it), in relazione agli ambiti di competenza.

L’ambito di azione comunicativa di questi due organi è regolamentato nell’Articolo 13quater del presente Regolamento e più in generale nell’Articolo 13.

Il Segretario e la Commissione Segreteria e Redazione del sito dell’ANPIA comunicano con il Consiglio direttivo (staff-anpia@googlegroups.com), informandolo periodicamente dei contenuti della comunicazione in entrata e della loro attività informativa.

Ulteriori modalità di comunicazione con l’esterno sono la pagina Facebook e il sito internet dell’Associazione. Entrambi sono gestiti dalla Commissione Segreteria e Redazione del sito dell’ANPIA Ufficio Stampa che segue le direttive generali decise dal Consiglio direttivo.

Da e verso l’interno: Il Segretario (info@anpia.it) comunica con i Soci per tutto quello che concerne la vita dell’Associazione, le comunicazioni ufficiali, i resoconti tramite mail.

I singoli Soci comunicano attraverso la loro e-mail personale con il Consiglio direttivo e verso l’intera Assemblea dei Soci indirettamente tramite il Segretario (info@anpia.it).

I Soci comunicano direttamente con le Commissioni (commissione-XXX@googlegroups.com) e viceversa. La Commissione Segreteria e Redazione del sito dell’ANPIA comunica con i Soci attraverso il Segretario (info@anpia.it) e attraverso la pubblicazione di informazioni sulla pagina Facebook e sulla pagina internet del sito.

Le Commissioni, nel comunicare con i singoli Soci, devono attenersi scrupolosamente al Regolamento, ricordando ai Soci che le loro comunicazioni e affermazioni non corrispondono alle deliberazioni del Consiglio direttivo e quindi sono solo pareri di ordine consultivo, a meno che non siano supportate da specifiche delibere già approvate dal Consiglio direttivo.

Ulteriori modalità di comunicazione interna tra i Soci sono i mezzi interattivi quali forum sulla pagina internet, WhatsApp, Facebook.

Articolo 19bis. Elaborazione e diffusione di comunicati o campagne ufficiali dell’Associazione

L’elaborazione di comunicati, appelli, campagne di sensibilizzazione e informazione su tematiche di interesse antropologico viene decisa dal Consiglio Direttivo, che dà mandato alla Redazione del Sito dell’ANPIA di raccordarsi con le commissioni tematiche in base alle competenze implicate dalla/le questione/i su cui si interviene. La Redazione del sito dell’ANPIA collabora alla stesura del comunicato/appello ecc.; si occupa, in sostituzione del presidente, dell’eventuale raccordo con altri soggetti (es. altre associazioni antropologiche) per quanto riguarda campagne comunicative rivolte verso l’esterno; si occupa della divulgazione del comunicato/appello ecc. attraverso i canali di diffusione dell’Associazione (sito internet, social media, newsletter) e prendendo contatti, laddove possibile, con quotidiani, riviste, altri siti internet, ecc.

Articolo 19tris. Diffusione di notizie, articoli di approfondimento, interviste, convegni, iniziative di formazione, post, immagini, e simili

La Redazione del Sito dell’ANPIA seleziona e diffonde contenuti di interesse per le discipline demo-etno-antropologiche sulla base della propria linea editoriale. Recepisce segnalazioni dal Consiglio direttivo, dalle Commissioni tematiche, dai soci per il tramite della Segreteria o direttamente dall’indirizzo email della Redazione del Sito dell’ANPIA (redazione@anpia.it).

La linea editoriale è elaborata dalla Redazione del Sito dell’ANPIA, che si relaziona con un membro delegato del Consiglio Direttivo e considera opportunamente strategie di comunicazione che non contravvengano all’autonomia della stessa Redazione del Sito dell’ANPIA, tenuto conto dei mezzi a disposizione, intesi come strumenti di comunicazione (social, sito, newsletter), dei soci che ne fanno parte, e delle necessità dell’Associazione.

Un efficace coordinamento tra Consiglio Direttivo e Redazione del Sito dell’ANPIA agevola una comunicazione diretta e chiara con il pubblico e coerente rispetto alle finalità perseguite dall’Associazione.

Le modalità possono essere: condivisione dei verbali delle riunioni di Consiglio Direttivo, bollettini in merito a modifiche o novità rispetto alla linea editoriale, convocazioni dell’Ufficio Stampa in merito a una proposta scritta e specifica che modifichi la linea editoriale del Consiglio o, in assenza di questa, la proposta della Redazione del Sito dell’ANPIA.

Le Commissioni tematiche sono invitate a collaborare inviando notizie, immagini, comunicati, articoli inediti, materiali che seguano le indicazioni redazionali della scrittura web.

Articolo 19quater. Diffusione di notizie, articoli di approfondimento, interviste, convegni, iniziative di formazione, post, immagini, e simili

La Redazione del Sito dell’ANPIA, in base alle possibilità e competenze dei soci che lo compongono, fornisce supporto organizzativo, comunicativo, grafico a soci individuali e collettivi dell’ANPIA. Il socio individuale o il socio collettivo di ANPIA può inviare a info@anpia.it oppure a redazione@anpia.it una richiesta in tal senso.

Questa verrà discussa dal Consiglio Direttivo che coinvolge se ritenuto necessario in merito al tema la Commissione Tematica idonea.

L’adesione dell’ANPIA a campagne di comunicazione, informative o di denuncia proposte da soci individuali e/o collettivi dell’ANPIA spetta al Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione alla Redazione del Sito dell’ANPIA.

Articolo 20. Sportelli informativi territoriali distaccati dell’Associazione

L’apertura dello Sportello informativo distaccato avviene su precisa richiesta del Coordinamento dei Soci Collettivi.

L’unico organo competente per deliberarne l’attivazione o lo scioglimento è il Consiglio direttivo dell’Associazione, a partire dalla valutazione del Coordinamento dei soci collettivi Soci.

La valutazione dovrà tenere in considerazione alcuni parametri:

Ogni sportello informativo è afferente ad uno o più soci collettivi iscritto/i e in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni sportello informativo dovrà essere riconducibile ad un territorio di riferimento a cui può offrire servizi e assistenza. Lo sportello dovrà avere una mail di riferimento @anpia.it che verrà pubblicata sul sito di ANPIA e potrà avere una sede fisica.

Nel caso ci fossero richieste multiple da più soci collettivi, afferenti allo stesso territorio, si dovrà procedere con la creazione di un unico sportello.

Ogni sportello avrà un referente, eletto dal socio collettivo, e un gruppo operativo di riferimento composto almeno da 1 altro membro (oltre al referente) che una o più associazioni elencheranno al Coordinamento.

Compito di ciascun gruppo operativo è quello di organizzare e rendere operative le varie attività promosse dallo stesso Sportello informativo, secondo le linee guida fissate dal Coordinamento dei soci collettivi nel manifesto programmatico, individuando per ciascuna di esse un responsabile.

Il referente dovrà informare regolarmente, e comunque almeno due volte l’anno, il Referente del Coordinamento sull’andamento delle varie attività e tenere un registro degli accessi/richieste.

Articolo 20bis. Sportello unico online

Lo sportello unico online di ANPIA svolge la sua attività come gruppo sulla piattaforma social Facebook, sarà amministrato dalla Redazione del sito dell’ANPIA, secondo le modalità del piano di comunicazione interno. Lo sportello informativo on line non ha un riferimento territoriale e potrà fungere da collettore di richieste, evaderà quanto gli compete, e svolgerà una funzione di reindirizzamento delle richieste verso gli sportelli territoriali. Avrà soprattutto funzioni informative e consultive per gli sportelli territoriali.

Articolo 20tris. Competenze della sede nazionale

Competono alla sede nazionale:

  1. L’indirizzo generale dell’associazione nelle questioni giuridiche, scientifiche e di
    formazione;
    2. I rapporti con istituzioni, enti, e associazioni nazionali e internazionali;
    3. I rapporti con stampa e mass media nazionali;
    4. L’organizzazione e la direzione di convegni, seminari, eventi e ricerche scientifiche e
    statistiche, pubblicazioni, a livello nazionale;
    5. Pubblicità̀ dell’associazione a livello nazionale;
    6. Aggiornamento soci;
    7. Tenuta libro soci;
    8. Rapporti con Consiglio dei Saggi, eventuale Collegio dei Probiviri;9. La formazione nazionale e gli indirizzi di formazione anche locale.

Articolo 20quater. Competenze delle sedi territoriali

Competono alle sedi territoriali, sempre nel rispetto degli indirizzi generali dell’associazione;

  1. L’indirizzo dell’attività̀ della sede nel territorio;
    2. I rapporti con le istituzioni locali;
    3. I rapporti con stampa e mass media locali;
    4. L’organizzazione e la direzione di convegni, seminari, eventi e ricerche scientifiche e statistiche a livello territoriale;
    5. Eventuale organizzazione di momenti assembleari, anche di livello nazionale, che abbiano luogo nella zona della sede territoriale.

Articolo 20quinquies. Coordinamento regionale e competenze

Le sedi territoriali costituite in una medesima regione possono riunirsi in coordinamenti regionali cui compete, nel rispetto degli indirizzi generali dell’associazione:

  1. L’indirizzo delle attività̀ delle sedi coordinate nella regione;
    2. I rapporti con le istituzioni regionali;
    3. I rapporti con stampa e mass media regionali;
    4. L’organizzazione e la direzione di convegni, seminari, eventi e ricerche scientifiche e statistiche a livello regionale.

Articolo 20sexies. Gestione patrimoniale

Le sedi territoriali verseranno alla sede nazionale, per gli scopi associativi generali, oltre alle quote associative, anche ogni altra entrata. Resta ferma la possibilità di utilizzare i fondi o i contributi economici reperiti, anche attraverso la previsione di quote per la partecipazione agli eventi formativi da parte dei partecipanti, per attività̀ formative e/o eventi organizzati dalla sede locale.

La sede nazionale provvederà̀ alle spese per gli eventi nazionali e contribuirà̀ a quelli territoriali nella misura e secondo le determinazioni approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale e a ogni adempimento fiscale e di legge.

Articolo 20septies. Uso del logo e del nome di ANPIA da parte di sedi locali

Le sedi locali che, esclusivamente per iniziative in linea con gli scopi associativi (si veda statuto), intendano utilizzare il nome e il logo di ANPIA, dovranno sempre accompagnarlo con la dicitura “sede locale di [nome città + eventuale indirizzo] Come nel seguente esempio:

ANPIA
Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia
LOGO
sede di Catania

(oppure, nel caso di più sedi in una stessa città, “Sede ci Catania – Via Mario Rossi”)

Articolo 21. Rapporti di partenariato con Enti e Associazioni

L’Associazione istituisce rapporti di collaborazione scientifica e culturale con altre Associazioni, Associazioni professionali, Enti e Istituzioni tramite accordi e convenzioni, al fine di implementare la ricerca scientifico-professionale e soddisfare a bisogni sociali e conoscitivi. Nello specifico l’ANPIA può stipulare le seguenti tipologie di accordi:

Articolo 21bis. Patrocinio

L’ANPIA può patrocinare un evento o un progetto. La richiesta può essere inoltrata da un Socio o da un Ente esterno all’attenzione del Consiglio Direttivo compilando questo form online. Il Consiglio Direttivo si riserverà di delegarne la valutazione ad una o più Commissioni Tematiche o ne valuterà esso stesso la pertinenza. L’Ente esterno è tenuto a presentare la richiesta almeno un mese prima, affinché l’ANPIA possa garantire una risposta. Il patrocinio non si intende a titolo oneroso.

Articolo 21Ter. Partenariato

L’ANPIA può stabilire dei partenariati con Enti o Associazioni, relativi ad eventi e progetti di durata determinata. Un partenariato può consistere in diverse azioni e termini di collaborazione. Viene discusso all’interno del Consiglio Direttivo il progetto dell’Ente che ne fa richiesta e si stabiliscono linee guida, obiettivi, azioni, ruolo e funzione dell’ANPIA. Gli ambiti in cui L’Associazione può offrire e contrattare un partenariato sono: formazione, organizzazione di convegni, ricerca, supervisione alla progettazione e alla ricerca.

Nel caso in cui si richieda l’organizzazione interna di azioni specifiche, l’ANPIA, come soggetto terzo, organizzerà, secondo la disponibilità dei soci e valutando caso per caso la modalità più idonea, dei gruppi di lavoro che possano elaborare richieste, servizi o prestazioni (ad es. gruppo di ricerca, gruppo di formazione, gruppo di supervisione). Nel caso in cui il partenariato implichi una richiesta di collaborazione per un socio o un team di soci, ANPIA seguirà le regole di reclutamento come dal punto Quinquies del presente Articolo.

La richiesta può essere inoltrata da un Socio o da un Ente esterno all’attenzione del Consiglio Direttivo compilando questo form online. Il Consiglio Direttivo si riserverà di delegarne la valutazione ad una o più Commissioni Tematiche o ne valuterà esso stesso la pertinenza. Nel caso in cui non fosse incaricata alcuna Commissione per valutare, elaborare e monitorare il partenariato, il Consiglio Direttivo incaricherà un membro del Consiglio stesso o un Socio come referente del partenariato per il progetto. La Commissione Tematica o il membro del Consiglio Direttivo o il Socio incaricato, aggiorneranno il Consiglio Direttivo, in merito all’andamento, a metà dello svolgimento del progetto o evento, per cui l’ANPIA ha approvato un patrocinio. L’Ente esterno è tenuto a presentare la richiesta almeno un mese prima, affinché l’ANPIA possa garantire una risposta.

L’ANPIA può richiedere un partenariato ad Enti esterni nel caso in cui il Consiglio Direttivo approvasse una proposta interna, nata da un Socio o da una Commissione, coerentemente con le finalità e gli obiettivi dell’ANPIA, compilando il medesimo form.

Articolo 21 Quater. Convenzione

L’ANPIA può stipulare convenzioni di durata variabile con Enti o Associazioni. Le convezioni o protocolli di intesa sono accordi stabili, trasparenti e chiari, a breve o lungo termine tra due o più Enti o Associazioni.

La richiesta può essere inoltrata da un Socio o da un Ente esterno all’attenzione del Consiglio Direttivo compilando questo form online. Il Consiglio Direttivo si riserverà di delegarne la valutazione ad una o più Commissioni Tematiche o ne valuterà esso stesso la pertinenza.

L’Ente esterno è tenuto a presentare la richiesta almeno un mese prima, affinché l’ANPIA possa garantire una risposta.

Nel caso in cui non fosse incaricata alcuna Commissione per valutare, elaborare e monitorare la convenzione, il Consiglio Direttivo incaricherà un membro del Consiglio stesso o un Socio come referente della convenzione per il progetto. La Commissione Tematica o il membro del Consiglio Direttivo o il Socio incaricato, aggiorneranno il Consiglio Direttivo sull’evoluzione degli accordi della convenzione, criticità o sviluppi.

Gli ambiti in cui può offrire e contrattare un partenariato sono: formazione, organizzazione di convegni, consulenza, ricerca, supervisione di progetti a breve e lungo termine.

L’ANPIA può richiedere una convenzione ad Enti esterni nel caso in cui il Consiglio Direttivo approvasse una proposta interna, nata da un Socio o da una Commissione, coerentemente con le finalità e gli obiettivi di ANPIA, compilando il medesimo form.

Articolo 21 Quinquies. Reclutamento professionisti

L’ANPIA può stipulare contratti di collaborazione con dei professionisti esterni per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Nel caso in cui ci fosse una richiesta di collaborazione per un socio, l’ANPIA non effettuerà selezione del personale, ma si limiterà a comunicare la richiesta ai soci che avranno esplicitamente manifestato la disponibilità a ricevere informazioni di questa natura.

 

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